Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).
1. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.
2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.