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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità degli uffici dirigenziali, sono collocati in «disponibilità», per un'eventuale ricollocazione, anche per attività di supporto non dirigenziali, in altre amministrazioni regionali, locali o indipendenti, ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, presso enti senza scopo di lucro, con sospensione del periodo di disponibilità. Per il periodo della messa in disponibilità, ai dirigenti senza incarico è corrisposto il trattamento economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione maturata. Per il periodo della durata degli incarichi, i dirigenti di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di ricollocazione, in una qualifica non dirigenziale, presso le predette amministrazioni diverse da quella di appartenenza, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, senza retribuzioni aggiuntive.»;
   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. È fatto divieto assegnare ai dirigenti privi d'incarico, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali».