Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-quater. L'istituto del collocamento in ausiliaria e il richiamo in servizio del personale militare sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.