Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli enti del servizio sanitario nazionale i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati dello Stato e dei dirigenti medici, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro naturale scadenza se prevista in data anteriore.