Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre n. 201, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:».