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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;
   b) ridurre il numero delle camere di commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;
   c) ridurre il numero dei componenti degli Organi camerali;
   d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;
   e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;
   f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
   g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;
   h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività economiche;
   i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;
   j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   k) introdurre i costi standard quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;
   l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;
   m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali.