Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rideterminazione del grado e dell'anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, dal grado di tenente fino a quello di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
2. La rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore o di tenente colonnello in assenza della ricostruzione di carriera di cui al comma 1 del presente articolo.