Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. I requisiti minimi per il collocamento in quiescenza sono fissati in 62 anni di età e 35 anni di contributi versati per i lavoratori dipendenti il cui coniuge, in assenza di discendenti diretti, versi nella condizione di cui all'articolo 3 comma 3 della presente legge, come accertata dai competenti organi.