Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. La rilevazione di prezzi per beni e servizi inferiori a quelli delle gare Consip o dei soggetti aggregatori deve essere comunicata alla stessa Consip e al Tavolo dei soggetti aggregatori affinché procedano alla riduzione dei prezzi per i beni ed i servizi delle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.