Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
3-sexies. In conformità ai principi di cui alla presente legge, per le nuove assunzioni di personale civile del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa nonché per il personale del Ministero degli Affari Esteri, si applica l'articolo 4 comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.