Al comma 9 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio».