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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.94.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
0.1.94.100.
approvato

  All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,;
   b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;
   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Il Relatore
em. 1.94.
0.1.94.100.

  All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi;
   b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;
   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Il Relatore
em. 1.94.