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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.500. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2014  [ apri ]
7.500.
approvato

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per le forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

Il Relatore