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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.0300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
5.0300.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.