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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.0302. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
48.0302.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Portale delle procedure concorsuali).

  All'articolo 31-bis della legge fallimentare dopo il quarto comma, è inserito il seguente comma:
  «Tutti i dati contabili e la corrispondenza ricevuta e inviata dal curatore per il fallimento devono essere conservati dal curatore su sistemi informatici sicuri e devono essere salvati sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia, in aree riservate consultabili dagli utenti abilitati al Portale delle procedure concorsuali, accessibile tramite il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Ai creditori che risultino insinuati, a livello nazionale, in più di cinquecento procedure concorsuali, il Ministero della Giustizia attribuisce un'utenza unica per consentire la visibilità di tutte le procedure concorsuali in cui lo stesso creditore è insinuato.».