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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.0300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
48.0300.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Dopo l'articolo 492 del codice di procedure civile è inserito il seguente:
  «Art. 492-bis. — (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). — Ai fini previsti dal comma 7 dell'articolo 492, su richiesta del creditore procedente e previa autorizzazione dei giudice dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni e i crediti individuati, che si considerano pignorati al momento della notificazione del verbale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà contenere anche l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al precedente comma, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori».