Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
«9-quater. A decorrere dal 30 giugno 2016 nei procedimenti civili innanzi al giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»