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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.»