Dopo il comma 1, aggiungere seguente:
1-bis. All'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Non possono essere nominati, a pena di nullità, presidente o membro della Commissione, coloro che nei quattro anni precedenti hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati, né con società da questi ultimi controllate.