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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.0300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
22.0300.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero).

  1. Entro il 31 dicembre 2014 le regioni provvedono alla soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
  2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, a decorrere dal 2015, i trasferimenti erariali a qualunque titolo spettanti agli enti di cui al comma 1, sono ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, della somma corrispondente ai mancati risparmi ove i medesimi enti, entro il termine di cui al comma 1, non provvedano al disposto del medesimo comma.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Ad esse si applica la disposizione di cui al comma 2.