Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce ”assegno ad personam” che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione o ente assorbente.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nomina dei dipendenti delle società partecipate e disposizioni in materia di trasferimento del personale degli enti soppressi.