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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
13.300.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Una somma pari all'uno per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori. La somma è erogata a condizione che l'opera sia portata a termine e collaudata nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti dell'importo complessivo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132 comma 1, purché complessivamente non superiori al venti per cento del tempo contrattuale. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può comunque superare il 50 per cento dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri»;
   b) il comma 6 è abrogato.