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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.02. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

  1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
  2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.