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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
1.07.
approvato

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 non ancora autorizzati sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. Allo scopo di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, le imprese che abbiano già presentato istanza integrano i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con la previsione delle sopra dette assunzioni. Resta ferma, ai fini della priorità di accesso alle prestazioni, la data di presentazione della domanda già presentata.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6.2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo