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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2014  [ apri ]
17.02.
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

  Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.