Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: In tutti i casi in cui il giudice dispone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore di una pubblica amministrazione costituita in giudizio per mezzo di propri dipendenti, i compensi professionali liquidati si intendono aumentati in misura pari agli oneri riflessi, tributari e previdenziali, a carico dell'amministrazione stessa, anche se ad essi non faccia espressamente riferimento il provvedimento di liquidazione.