Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
Articolo 50-bis.
1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2 comma 7 lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito dei diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.