Dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 153 del e.p.c. è aggiunto il seguente:
Art. 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). – 1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it.