Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:
17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.