Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).
Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità.