Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L'articolo 16 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, è così modificato:
«Le Province e la Città Metropolitane adottano, a fronte delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, appositi provvedimenti di revisione e determinazione del fabbisogno di personale; nelle more dell'adozione di detto provvedimento, è fatto comunque divieto alle Province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.