Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
1. Al fine di consentire al sistema camerale di adottare modelli organizzativi compatibili con il nuovo quadro economico a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e 50 per cento per l'anno 2017.
2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della medesima legge che devono integralmente coprire i costi sostenuti.