Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Riduzione dei costi nelle Camere di commercio).
1. A decorrere dal 1o settembre 2014, alle Camere di commercio si applicano i costi standard negli acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. I maggiori risparmi sono destinati a rafforzare il sistema dei Confidi e alla riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese.