Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI ALLA CONSULTAZIONE GRATUITA DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 28-bis.
(Accesso pubblico alle ordinanze di protezione civile tramite il portale Normattiva).
1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza dei Consiglio dei Ministri realizza una banca dati pubblica, in formato elettronico, nella quale siano consultabili, in testo storico e in testo vigente, tutti i testi delle ordinanze recanti disposizioni di protezione civile.
2. L'accesso pubblico alla banca dati di cui al comma 1 è consentito in forma gratuita attraverso il portale «Normattiva».