Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.