Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le strutture sanitarie, realizzate in assenza dell'acquisizione da parte del comune competente per territorio, della verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale non possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale per almeno 20 anni.