Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).
Al comma 10 dell'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ai procedimenti amministrativi riguardanti persone fisiche».