Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
Art. 24-bis.
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 3, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di cui al comma 4»;
b) all'articolo 21-quinquies, comma 1, dopo le parole: «situazione di fatto» sono aggiunte le seguenti: «non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento»;
c) all'articolo 11-novies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «esclusi i casi di cui all'articolo 21-octies, secondo comma»;
d) all'articolo 21-novies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a cinque anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti, anche taciti, di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici o di decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla segnalazione certificata o sulla denuncia di inizio attività. I provvedimenti di annullamento d'ufficio già adottati oltre il suddetto termine di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione perdono efficacia, fatte salve le sanzioni già eseguite».