Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
Art. 24-bis.
(Semplificazioni per le società in nome collettivo).
1. All'articolo 2296 c.c., dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «L'autenticazione delle firme prevista dal capoverso precedente può essere effettuata davanti al dipendente del registro delle imprese addetto a ricevere l'atto costitutivo, senza oneri per i sottoscrittori».
2. L'articolo 2299 c.c. è sostituito dal seguente: «L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione entro 30 giorni all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società. Questo provvede a comunicare tale atto all'ufficio del registro competente per la sede secondaria.»