Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-ter. Nei comuni fino a 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale sulla base di una graduatoria regionale.