Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In via transitoria e fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale, le Scuole soppresse assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 detta altresì le disposizioni per il subentro effettivo della Scuola nazionale nelle attività e competenze spettanti alle Scuole soppresse senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti».