Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo.