Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).
1. L'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio».