Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.»;
b) al comma 2 le parole: «la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
3. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.