Il punto b) del comma 1 dell'articolo 11 è così modificato:
il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.