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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.06.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di consentire la piena funzionalità e razionalizzazione, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla rideterminazione della dotazione organica degli Uffici dirigenziali, secondo i seguenti criteri:
   a) adeguamento della consistenza numerica dei dirigenti al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture;
   b) distinzione tra dirigenti, ai quali sono assegnati compiti di gestione di risorse umane e finanziarie, ed esperti con specifiche professionalità, cui sono attribuiti incarichi di studio e ricerca;
   c) definizione del numero massimo di esperti in rapporto al numero dei dirigenti.
  1-bis. Le direzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono assegnate secondo le disposizioni del presente comma. L'incarico dirigenziale viene conferito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sulla base dei risultati conseguiti in precedenza dal dirigente e delle sue capacità professionali. Il provvedimento indica: a) la struttura la cui titolarità è conferita al dirigente; b) la durata dell'incarico.
  1-ter. Al provvedimento di conferimento accede un contratto individuale, integrativo rispetto al contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro, con il quale sono stabiliti:
   a) gli obiettivi da conseguire in relazione agli atti di indirizzo dell'organo di vertice;
   b) le modalità per la modifica e l'aggiornamento degli obiettivi stessi;
   c) la specificazione delle prestazioni professionali e il corrispondente trattamento economico.

  1-quater. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, si applica il criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ai sensi dei comma 1 ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti medesimi».