Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. I trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai sensi della specifica normativa di settore, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2016 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Sono altresì autorizzati a permanere in servizio per un anno scolastico tutti i dirigenti scolastici, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, con incarico a tempo indeterminato in regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino esaurite le graduatorie generali di merito di concorsi per posti di dirigente scolastico e non siano presenti situazioni di esubero del relativo organico dirigenziale. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 5-bis.