Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia» quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.