Sostituire gli articoli da 1 e 4 con il seguente:
Art. 1.
All'articolo 61, comma 1, del Codice Penale è aggiunto il seguente numero:
«11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione per i motivi di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.