stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2436

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2016  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Car pooling).

  1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende una modalità di trasporto consistente nell'uso condiviso non professionale di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.
  2. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a), del medesimo decreto.
  3. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
  4. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.